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Qualifica di ente piccolo e non complesso

Il Regolamento CRR2 introduce il concetto di proporzionalità definendo le "istituzioni piccole e non complesse" e le "grandi istituzioni".

L'EBA ha riesaminato tutti i criteri e le soglie di dimensione e complessità utilizzati nel quadro di segnalazione con l'obiettivo di snellirli, facendo riferimento alle definizioni CRR per enti piccoli e non complessi e per enti di grandi dimensioni ove opportuno.

Queste categorie CRR sono utilizzate in tutto il quadro di segnalazione per esentare, ad esempio, enti piccoli e non complessi da alcuni obblighi di segnalazione o, nel caso di enti di grandi dimensioni, per attivare ulteriori obblighi di segnalazione.

Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri – da rispettare congiuntamente – riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio.

E' stato introdotto un criterio dimensionale che fissa una soglia di 5 miliardi di euro sul totale delle attività dell’intermediario. Un ente piccolo e non complesso non deve superare tale soglia. Per la natura del criterio dimensionale, lo stesso va verificato costantemente dagli intermediari.

La soglia definita, secondo le discrezionalità previste dal Regolamento, può essere modificata dalle banche Centrali.

La Banca d’Italia ha comunicato con nota del 31 marzo 2022,  che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta,  di confermare la soglia dei 5 miliardi e ha identificato gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento.


Attività Deteriorate – Qualità del credito - Q&A 2019_4504

Riferimenti regolamentari: Articolo 178 paragrafo 1 (b) - Regolamento (EU) No 575/2013 (CRR)

QUESTION:

Ai fini della definizione di inadempimento, i giorni in cui l'obbligazione creditizia rilevante era scaduta, ma rimborsata successivamente, dovrebbero essere inclusi nel calcolo di 90 (180) giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 178 del CRR, paragrafo 1, lettera b)?

ANSWER:

Approccio per Controparte:

Un'obbligazione creditizia scaduta è la somma di tutti gli importi scaduti dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre di tale ente o a una delle sue filiazioni, indipendentemente dal numero di giorni scaduti.
Di conseguenza, un debitore è materialmente scaduto non appena la somma degli importi scaduti è rilevante, secondo la soglia di rilevanza fissata dall'autorità competente a norma dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Pertanto, il rimborso di un importo scaduto non influisce sul numero di giorni scaduti se gli importi rimanenti scaduti dovuti dallo stesso debitore superano ancora la soglia di rilevanza applicabile. In tal caso, il debitore continua ad essere materialmente scaduto per giorni consecutivi a partire dal primo giorno in cui la soglia di rilevanza applicabile è stata superata per gli importi totali scaduti dovuti da tale debitore.
Per contro, se il rimborso di un importo scaduto è tale che gli importi residui dovuti dallo stesso debitore non superano la soglia di rilevanza applicabile, il conteggio dei giorni materiali scaduti è fissato a zero.

Approccio per transazione:

Se per le esposizioni al dettaglio la definizione di inadempimento è applicata a livello della singola linea di credito a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'obbligazione creditizia scaduta si riferisce agli importi dell'obbligazione creditizia del debitore risultante da un'unica linea di credito concessa dall'ente,  l'impresa madre o una delle sue filiazioni, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione.
Di conseguenza, in questo caso il conteggio dei giorni scaduti e l'identificazione degli importi rilevanti scaduti dovrebbero essere effettuati a livello della singola linea di credito.

IMPATTI SEGNALETICI:
Modifica del dominio dei campi 5008 - LINEA DI CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE (approccio per transazione) e 5009 - ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE PER DEBITORE (Approccio per debitore)


Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 - Le informazioni anagrafiche

Circolare n. 302 "Anagrafe dei soggetti", già denominata "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: l'Anagrafe dei Soggetti" - 1° Aggiornamento

In linea con ilRegolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) sono stati
forniti elementi specifici relativi al trattamento dei dati personali (cfr. art. 6, par. 3, del GDPR).

Le novità di maggior rilevo riguardano:

  1.  la modifica della struttura della Circolare: il testo, precedentemente suddiviso in 5 capitoli e 4 allegati, è stato articolato in una introduzione, 2 capitoli – dedicati, rispettivamente, alle finalità e al contenuto dell’Anagrafe dei soggetti e all’interazione con gli enti segnalanti - e 5 allegati;
  2. l’inserimento di una introduzione, con un paragrafo specificamente dedicato alle fonti normative che costituiscono la base giuridica dell’AS;
  3. la modifica del Capitolo 1, che (a) aggiorna i precedenti paragrafi 1 e 2 relativi, rispettivamente, alle finalità e al contenuto dell’Anagrafe dei soggetti e (b) include il nuovo
    paragrafo 4 relativo al trattamento dei dati personali contenuti nell’Anagrafe dei soggetti e l’accesso alle informazioni da parte di enti esterni alla Banca d’Italia;
  4. l’inserimento dell’Allegato 1 che descrive le rilevazioni nominative che utilizzano l’Anagrafe dei soggetti.


https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/c302/Circolare_302_1_aggiornamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it


Aggiornamenti Normativi - Banca d'Italia

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis “Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”.

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche            Aggiornamento n. 38 del 22 febbraio 2022

Modifiche alla disciplina sulle riserve di capitale delle banche; introduzione della riserva di capitale per il rischio sistemico e di misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti.
a) modificato il Capitolo 1, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve
di capitale delle banche;
b) inserito nella Parte Terza, il Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o
dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle
caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based); e
c) aggiornato il Capitolo 7, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” per
tenere conto delle modifiche sopra richiamate.


Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 - Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari Aggiornamento n. 5 del 22 febbraio 2022

Introduzione di misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti.

inserito  il Titolo IV bis “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali borrower-based.

EBAReporting Framework - Pubblicazione aggiornamento Reporting framework 3.2

AREE di REporting - Modifiche e data di applicazione

Il pacchetto tecnico dovrebbe essere pubblicato in 3 fasi distinte.
Fase 1 riguarderà COREP, Asset Encumbrance, G-SII reporting e Investment Firms reporting (Q1 2022).
Fase 2 riguarderà la segnalazione degli indici di riferimento di vigilanza (secondo trimestre del 2022)
 (FINAL DRAFT ADOPTED BY THE EBA AND SUBMITTED TO THE EUROPEAN COMMISSION)

COREP - 12/2022

Modifiche ai fondi propri in risposta agli RTS sul software, alle cartolarizzazioni per allinearsi al capital market recovery package (CMRP) in risposta alla crisi COVID-19 e ad altre modifiche tecniche (ITS e pacchetto tecnico).
Modifiche alle metriche aggiuntive di monitoraggio della liquidità (ALMM), comprese nuove misure di proporzionalità per gli enti piccoli e non complessi.

Modifiche al DPM e regole di validazione del Net stable funding ratio (NSFR)

ASSET ENCUMBRANCE - 12/2022
Modifiche delle attività vincolate, compresa una revisione della definizione del livello delle attività  vincolate e ulteriori misure di proporzionalità

G-SII - 12/2022
Estensione dell'ambito di applicazione e modifiche alle regole DPM e di convalida

Investment Firms:
Modifiche minori al DPM e regole di convalida per allinearsi alla versione adottata degli ITS (12/2022). Nuovo RTS sulla comunicazione ai fini del monitoraggio delle soglie (06/2022)

Remuneration (probaile 12/2022)
Obblighi di segnalazione nuovi e modificati per le imprese di investimento e gli enti creditizi


BI - Circolare n.262 (7° Agg) - Disposizioni in materia di Bilanci

Il 7° aggiornamento della circolare 262 del 22 dicembre 2015 è stato effettuato per allineare, per quanto possibile, l’informativa di bilancio alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP). Tale allineamento ha l'obiettivo di evitare la gestione di “doppi binari” tra l’informativa di vigilanza e quella di bilancio e contenere i costi di reporting degli intermediari.


DATA DI APPLICAZIONE: 31.12.2021

si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Le principali novità riguardano la rappresentazione in bilancio:

  1. di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti impaired acquisiti e originati), che vengono rappresentate analogamente a quanto già previsto nelle segnalazioni armonizzate europee (FINREP) e nelle circolari segnaletiche della Banca d’Italia recentemente aggiornate;
  2. delle attività immateriali, per le quali viene richiesta una specifica evidenza dei software che non costituiscono parte integrante di hardware ai sensi dello IAS 38;
  3. del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;
  4. dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi, per i quali è richiesta disclosure separata nelle voci di pertinenza.

Gli interventi di modifica recepiscono, altresì, le novità introdotte dagli emendamenti all’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari, omologati con il Regolamento (UE) 2021/25 del 13 gennaio 2021, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Con l’adozione degli emendamenti all’IFRS 7 si è tenuto conto delle nuove richieste informative in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.

Il 21 dicembre 2021 con specifica comunicazione la Banca d'Italia ha abrogato e sostituito le integrazioni alle disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari, tenendo conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all’IFRS 16 “Leasing” connesse al Covid-19.


Per approfondimenti inviare una mail all'indirizzo: info@sorep.it

BI - Aggiornamento Disposizioni Bilanco degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari

DATA DI APPLICAZIONE: 31.12.2021

si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Le principali novità riguardano la rappresentazione in bilancio:

  1. di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti impaired acquisiti e originati), che vengono rappresentate analogamente a quanto già previsto nelle segnalazioni armonizzate europee (FINREP) e nelle circolari segnaletiche della Banca d’Italia recentemente aggiornate;
  2. delle attività immateriali, per le quali viene richiesta una specifica evidenza dei software che non costituiscono parte integrante di hardware ai sensi dello IAS 38;
  3. del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;
  4. dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi, per i quali è richiesta disclosure separata nelle voci di pertinenza.

Gli interventi di modifica recepiscono, altresì, le novità introdotte dagli emendamenti all’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari, omologati con il Regolamento (UE) 2021/25 del 13 gennaio 2021, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Con l’adozione degli emendamenti all’IFRS 7 si è tenuto conto delle nuove richieste informative in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.

Il 21 dicembre 2021 con specifica comunicazione la Banca d'Italia ha abrogato e sostituito le integrazioni alle disposizioni che disciplinano i bilanci degli intermediari finanziari IFRS diversi dagli intermediari bancari per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari, tenendo conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all’IFRS 16 “Leasing” connesse al Covid-19.


Per approfondimenti inviare una mail all'indirizzo: info@sorep.it